(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26  del
                           27 giugno 2018) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                emana 
 
  il seguente regolamento: 
  (omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e  lavoro)  e  in  particolare
l'art. 4-bis; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento  di  attuazione
dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002,  n.  32  «Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro»  in
materia di servizi educativi per la prima infanzia); 
  Visto il parere del Comitato di  direzione  espresso  nella  seduta
dell'8 marzo 2018; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 3 aprile 2018; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 25 maggio 2018; 
  Visto il parere favorevole  della  seconda  commissione  consiliare
espresso nella seduta del 29 maggio 2018; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 11  giugno  2018,  n.
640; 
  Considerato quanto segue: 
    1. poiche' il numero dei bambini iscritti ai servizi educativi in
contesto domiciliare, al pari di quanto  si  verifica  per  le  altre
tipologie di servizi educativi per la prima infanzia, non corrisponde
normalmente  a  quello  dei  bambini  frequentanti,  si  prevede   la
possibilita' di iscrizione di un bambino in piu', oltre  i  sei  gia'
previsti, se  le  caratteristiche  strutturali  e  organizzative  del
servizio consentono un'adeguata fruizione degli spazi da parte  degli
utenti; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'art. 42 del d.p.g.r. n. 41/R/2013 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della  giunta  regionale  30  luglio  2013,  n.  41/R,
(Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la  prima
infanzia) e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In considerazione  della  non  corrispondenza  tra  bambini
iscritti e frequentanti, il comune puo' autorizzare  l'iscrizione  al
servizio educativo di sette bambini, previa verifica  della  adeguata
fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi.». 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 26 giugno 2018 
 
                                ROSSI